Non è prevista una fattispecie di reato specifica
per il traffico di esseri umani. Si ricorre pertanto alle norme
in materia di prostituzione, e in particolare al Sexual Offences
Act del 1956: §22 “induzione alla prostituzione”,
§24 “prostituzione coatta”, §30 “sfruttamento
della prostituzione”, §31”controllo di una prostituta
da parte di una donna”. Si contesta inoltre il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, così come previsto dalla
§25 dell’Immigration Act del 1971.
Per tali ipotesi di reato è prevista la reclusione fino a
7 anni.
Non sono previste misure di assistenza e protezione per le vittime
del traffico. Eccezionalmente viene concesso un permesso di soggiorno
per motivi giudiziari.
E’ stato sottoscritto il Protocollo delle Nazioni Unite sul
Traffico di esseri umani
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